Dovendosi, per disposizione dell'autorita' ecclesiastica, raggruppare in via provvisoria o definitiva piu' parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o piu' vice parroci, sia riunendo in un solo presbiterio piu' sacerdoti, lo Stato manterra' inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art18 · fonte del testo

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