1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie e' liberamente determinata dall'autorita' ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato. 2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici e' liberamente effettuata dall'autorita' ecclesiastica. Quest'ultima da' comunicazione alle competenti autorita' civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, cosi' come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato. 3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo, ecclesiastici che non siano cittadini italiani.

Testo vigente dal 10 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-25;121~art3 · fonte del testo

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