[1]La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorita' della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili.

[2]Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacita' di acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali.

[3]Lo Stato italiano, finche' con nuovi accordi non sara' stabilito diversamente, continuera' a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore: in considerazione di cio', la gestione patrimoniale di detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione, avra' luogo con intervento da parte dello Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sara' fatta colla presenza di un rappresentante del Governo, redigendosi analogo verbale.

[4]Non sono soggetti all'intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, l'ammontare dei redditi, che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati, risultera' da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilita' dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la citta' di Roma.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art30 · fonte del testo

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