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(1) - In applicazione dell'art. 5 dell'Accordo dell'Aja del 20 gennaio 1930, l'Italia rinuncia all'esercizio ulteriore del diritto derivante dall'art. 249 del Trattato di San Germano di ritenere e liquidare i beni, diritti e interessi che alla data di entrata in vigore del Trattato di San Germano appartenevano a sudditi dell'antico Impero d'Austria o a Societa' controllate da essi, in quanto detti beni, diritti ed interessi non siano gia' liquidi o liquidati o non ne sia stato ancora disposto a titolo definitivo, al 20 gennaio 1930. (2) - I beni, diritti e interessi trasferiti a terzi, mediante contratti stipulati fino al 20 gennaio 1930 o dei quali, entro lo stesso termine, sia stato disposto, dando loro una destinazione definitiva, mediante un atto specifico, compresi gli atti di espropriazione a carico dello Stato, i crediti gia' riscossi, sempre entro lo stesso termine, ed i beni, diritti ed interessi conservati dallo Stato definitivamente per conto proprio, a seguito di una determinazione speciale presa non dopo la data su indicata del 20 gennaio 1930, saranno considerati liquidi o liquidati. (3) - Il saldo dei crediti riscossi parzialmente sara' incassato dal Governo Italiano. Il prodotto netto di tale incasso, effettuato dopo il 20 gennaio 1930, sara' tuttavia restituito agli aventi diritto austriaci. (4) - Per quanto concerne i crediti, le disposizioni previste nel presente articolo sono applicabili soltanto a quelli sequestrati ai fini dell'art. 249 del Trattato di San Germano.
Testo in vigore dal 20 aprile 1932 al 9 maggio 2025
