Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1932 al 9 maggio 2025. 65 parole tolte, 14 parole aggiunte.
tolto: Per i beni, diritti ed interessi gia' liquidati, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del presente Accordo, e per i quali, all'entrata in vigore dell'Accordo stesso, non siasi provveduto all'accreditamento definitivo, il Governo Italiano comunichera' al Governo Austriaco, per tramite diretto degli Uffici amministrativi competenti, tutte le notizie che sarebbero state comunicate nel caso che l'accreditamento avesse avuto luogo, nonche' la data dell'avvenuta liquidazione.aggiunto: Accordo italo austriaco-art.7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-03-31;325~art7 · fonte del testo
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