Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1932 al 9 maggio 2025. 273 parole tolte, 14 parole aggiunte.
tolto: (1) - Per i beni, diritti ed interessi da restituire ai sensi dell'articolo precedente, la reintegrazione del proprietario austriaco, nei suoi diritti di proprieta', sara' considerata avvenuta il 20 gennaio 1930. (2)- Egualmente con la stessa data saranno considerati cessati tutti i divieti del libero esercizio, da parte dei titolari austriaci, dei diritti di cui sono reintegrati. (3) - In quanto all'avente diritto occorra un certificato ufficiale, per l'esercizio del suo diritto di proprieta', in ispecie per la trascrizione all'Ufficio delle ipoteche e per la voltura catastale, il Governo Italiano rilascera', senza indugio e gratuitamente, i documenti idonei ed eseguira' gratuitamente le eventuali formalita' da adempiersi. (4) - La consegna dei beni, di cui il R. Governo e' in possesso, sara' effettuata agli aventi diritto austriaci, entro mesi tre dall'entrata in vigore del presente Accordo. Il R. Governo, se, entro questo termine, non avra' potuto accertare gli aventi diritto o questi non siano pronti alla consegna, ne informera' il Governo Austriaco e sara' liberato consegnando i beni alla persona che potra' essergli designata dal Governo Austriaco, entro i sei mesi, successivamente alla comunicazione. (5) - Ciascuno dei beni di cui alla presente Convenzione viene restituito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con deduzione o pagamento delle spese di amministrazione sostenute, in quanto non sieno coperte dai redditi percepiti sullo stesso bene o su altri beni dello stesso interessato. Nel caso che, dopo la suddetta deduzione, risultino residui di redditi percepiti, essi saranno restituiti assieme ai beni. (6) - Per ogni bene che gli dovesse risultare restituibile, il Governo Italiano dara' comunicazione al Governo Austriaco, con l'indicazione del valore approssimativo, ove sia stato accertato.aggiunto: Accordo italo austriaco-art.6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-03-31;325~art6 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.