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(1) - Il conto unico istituito tra gli Uffici di verifica e Compensazione austriaco e italiano sara' considerato chiuso il giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo. (2) - L'Austria rinuncia ad ogni credito derivante da un saldo che potesse risultare in favore dell'Austria dal conto suddetto.
Testo in vigore dal 20 aprile 1932 al 9 maggio 2025
