Art. 7 (Accordo sulle questioni finanziarie)
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Le Alte Parti contraenti si impegnano a risolvere ogni controversia che potesse sorgere fra di esse in dipendenza del presente Accordo secondo la procedura prevista dall'articolo 1 e seguenti del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario conchiuso a Roma il 6 febbraio 1930.
Testo in vigore dal 20 aprile 1932 al 9 maggio 2025
