Art. 1 (Accordo sulle questioni finanziarie)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1932 al 9 maggio 2025. 235 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
Accordo sulle questioni finanziarietolto: .
tolto: L'Italia e l'Austria desiderano regolare definitivamente a mezzo di reciproca intesa, nel quadro del regolamento generale delle questioni finanziarie sorte dalla guerra, anche le questioni finanziarie, pendenti fra loro, estranee al Trattato di San Germano, e particolarmente quelle relative all'approvvigionamento dell'Austria (debito extra Relief) non comprese nel regolamento relativo ai Buoni Relief. Quindi hanno nominato per loro Plenipotenziari: Sua Maesta' il Re d'Italia: S. E. il Commendatore Giacinto Auriti, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maesta' il Re d'Italia a Vienna;
tolto: Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:
tolto: Monsignor dott. Ignazio Seipel, Ministro federale degli Affari Esteri, i quali, avendo esibito i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
tolto: Art.1.
tolto: In conformita' alla disposizione dell'art. III della Convenzione dell'Aja del 20 gennaio 1930 nessun reclamo potra' essere sollevato, in forza degli articoli 203, penultimo comma, e 205, ultimo comma, del Trattato di San Germano, verso l'Austria ne' dall'Italia, ne' dai suoi sudditi, ne' dalle persone fisiche e morali aventi il domicilio (sede, luogo d'attivita') nel territori riuniti all'Italia. L'Accordo di Roma del 6 aprile 1922 fra la Repubblica d'Austria ed il Regno d'Ungheria da una parte, ed il Regno d'Italia dall'altra parte, concernente il regolamento delle controversie sorte per i debiti dell'antico Erario austro-ungarico, dell'antico Erario austriaco e dell'Erario ungherese e' quindi soppresso nei rapporti fra l'Austria e l'Italia e non avra' vigore fra questi due Stati.aggiunto: -art.1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-03-31;325~accordo-sulle-questioni-finanziarie-art1 · fonte del testo
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