Corte costituzionale

Sentenza n. 287/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 3 e

5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco,

del presidente della provincia, del consiglio comunale e del

consiglio provinciale), promosso con ordinanza emessa il 18 agosto

1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Bologna nel procedimento penale a carico di P. L., iscritta al n. 112

del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice per le indagini preliminari (infra: g.i.p.)

presso il tribunale di Bologna ha sollevato, con ordinanza del

18 agosto 1999, pervenuta alla Corte il 29 gennaio 2001, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 3 e 5, della legge

25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente

della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale),

in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

2. - Il rimettente premette che nel giudizio a quo si procede nei

confronti di un candidato alle elezioni comunali, imputato dei reati

previsti dall'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (recte:

illecito amministrativo) e dall'art. 29, commi 3 e 5, della legge

n. 81 del 1993 e che per entrambe le norme egli ha già sollevato

questione di legittimità costituzionale, dichiarata da questa Corte

manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla

rilevanza (ordinanza n. 301 del 1998).

Il g.i.p. deduce che con lo stesso provvedimento con il quale

propone la questione egli ha dichiarato "non luogo a procedere" in

ordine alla contestazione riferita all'art. 9, della legge n. 212 del

1956, poiché l'illecito previsto da quest'ultima norma è stato

depenalizzato. Egli ritiene, invece, di impugnare nuovamente

l'art. 29, commi 3 e 5, della legge n. 81 del 1993, integrando la

motivazione svolta nell'ordinanza con la quale, in precedenza, ha

già censurato detta disposizione.

Il rimettente espone, quindi, che la norma impugnata punisce con

la pena della multa da lire un milione a lire cinquanta milioni la

diffusione di pubblicazioni di propaganda elettorale prive

dell'indicazione del nome del committente responsabile e precisa che

all'imputato, candidato alle elezioni amministrative comunali, è

stato contestato di avere affisso manifesti pubblicizzanti la propria

candidatura, privi di siffatta indicazione.

Secondo il g.i.p., una condotta analoga a quella in esame, tenuta

in "un contesto logicamente identico" ossia in occasione delle

elezioni politiche, è punita meno gravemente, dato che per essa è

prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a

lire cinquanta milioni.

A suo avviso, la norma impugnata si porrebbe, quindi, in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sia perché, in violazione

del principio di eguaglianza, realizzerebbe una ingiustificata

disparità di trattamento tra due situazioni omologhe, sia perché

tutti gli illeciti previsti dalla legge n. 212 del 1956 sarebbero

stati depenalizzati, cosicché sarebbe irragionevole che soltanto per

la "ipotesi residuale" in esame permanga la previsione di una

sanzione penale. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con

l'ordinanza indicata in epigrafe concerne l'art. 29, commi 3 e 5,

della legge 25 marzo 1993, n. 81, nella parte in cui stabilisce che,

in occasione delle campagne elettorali per le elezioni

amministrative, la mancata indicazione del nome del committente

responsabile sulle pubblicazioni di propaganda elettorale specificate

nel comma 3 è punita con la multa da un milione a cinquanta milioni

di lire.

Secondo il giudice rimettente la norma impugnata violerebbe

l'art. 3 della Costituzione, sia perché realizzerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'identica

condotta, punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, tenuta

in occasione delle campagne elettorali per le elezioni politiche, sia

perché tutti gli illeciti previsti in materia dalla legge 4 aprile

1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale)

sono stati depenalizzati, cosicché sarebbe irragionevole che

soltanto per la "ipotesi residuale" in esame sia mantenuta la

previsione di una sanzione penale.

2. - Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità della

questione, già in precedenza ritenuta da questa Corte manifestamente

inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza (ordinanza

n. 301 del 1998), in quanto il giudice a quo ha integrato la

precedente motivazione (ex plurimis, sentenza n. 176 del 2000),

specificando che i dubbi di costituzionalità prospettati si

riferivano ad una vicenda verificatasi in occasione delle elezioni

amministrative.

Ancora in via preliminare va precisato che la questione di

legittimità si deve incentrare esclusivamente sul comma 5

dell'art. 29 della legge n. 81 del 1993, giacché il rimettente,

nonostante abbia espressamente indicato nell'ordinanza di rinvio i

commi 3 e 5 del citato articolo, non svolge alcuna censura in ordine

alla prima di queste due disposizioni, la quale stabilisce appunto

l'obbligo di indicare il nome del committente responsabile sulle

pubblicazioni di propaganda elettorale.

3. - Nel merito la questione è fondata nei termini di seguito

indicati.

Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza

costituzionale, pur rientrando nella "discrezionalità legislativa il

potere di configurare le ipotesi criminose (...) e di depenalizzare

fatti dianzi configurati come reato" (da ultimo, ordinanza n. 144 del

2001), tuttavia lo scrutinio di costituzionalità può investire il

merito delle scelte del legislatore quando l'opzione legislativa

contrasti con il principio di eguaglianza, sotto il profilo

dell'arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza (tra le più

recenti: sentenze n. 531 e n. 508 del 2000).

Nel quadro di questi orientamenti giurisprudenziali occorre

dunque accertare se la fattispecie oggetto della norma censurata sia

omologa rispetto al tertium comparationis individuato dal rimettente

con riferimento alla corrispondente condotta tenuta in occasione

delle campagne elettorali per le elezioni politiche (artt. 3, comma

2, e 15, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante

"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica"). In proposito va ricordato

che l'art. 29, comma 3, della legge n. 81 del 1993 nel disciplinare

la propaganda elettorale in occasione delle elezioni amministrative

dispone espressamente, tra l'altro, che "tutte le pubblicazioni di

propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio,

televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione,

debbono indicare il nome del committente responsabile". Analogamente

l'art. 3, comma 2, della legge n. 515 del 1993 stabilisce, con

formulazione lessicalmente identica, lo stesso obbligo per le

campagne elettorali per le elezioni alla Camera dei deputati ed al

Senato della Repubblica.

A questa identità delle condotte oggetto delle due norme citate

si contrappone invece un differente trattamento sanzionatorio,

giacché, in caso di inosservanza, l'art. 29, comma 5, della legge

n. 81 del 1993 prevede, quando si tratta di elezioni amministrative,

"la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni", mentre

l'art. 15, comma 2, della legge n. 515 del 1993 prevede, quando si

tratta di elezioni politiche, "la sanzione amministrativa pecuniaria

da lire un milione a lire cinquanta milioni".

4. - La prospettata diversità della disciplina sanzionatoria in

riferimento a condotte sostanzialmente identiche appare quindi priva

di giustificazioni. Tanto più che la materia della propaganda

elettorale, nella quale tradizionalmente vengono ricompresi gli

illeciti in esame (sentenza n. 52 del 1996), è stata da tempo

caratterizzata, a partire dalla legge n. 212 del 1956 per arrivare

alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, da una disciplina sostanzialmente

applicabile a qualsiasi tipo di competizione elettorale, in base ad

un criterio di omogeneità, non derogato dalle modificazioni

introdotte dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla

disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la

presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché

dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e

comunali).

In particolare va poi tenuto presente che la legge n. 515 del

1993, nel disciplinare le campagne elettorali per le elezioni

politiche, da un lato ha operato - come ha anche rilevato questa

Corte (sentenza n. 52 del 1996) - "un ampio intervento sul versante

della decriminalizzazione" che ha riguardato "figure di reati in

materia di propaganda elettorale" già previste dalla legge n. 212

del 1956. Dall'altro lato è specificamente intervenuta, con

l'art. 15, comma 18, proprio sull'impugnato art. 29, comma 5, della

legge n. 81 del 1993, sostanzialmente modificando l'originaria pena

della multa in sanzione pecuniaria amministrativa per le ipotesi di

violazioni ivi previste, ad eccezione appunto di quella relativa

all'obbligo di indicazione del committente responsabile sulle

pubblicazioni di propaganda elettorale.

In via di principio, peraltro, l'introduzione, da parte della

citata legge n. 81 riguardo alle campagne elettorali per le elezioni

amministrative, della figura del committente responsabile avrebbe

potuto anche corrispondere ad una ratio tale da rendere, di per sé,

non arbitraria la singolarità della disciplina sanzionatoria

irrogata appunto nel caso di violazione dell'obbligo stabilito dal

comma 3 dell'art. 29. Ma essendo stati previsti, a distanza di pochi

mesi, in riferimento alle campagne elettorali per le elezioni

politiche, un'analoga figura ed un analogo obbligo, risulta ancor

meno individuabile, nel quadro di una disciplina sostanzialmente

unitaria della materia, una qualsiasi giustificazione della

disparità di trattamento sanzionatorio, posta in essere dalla norma

impugnata riguardo all'altra fattispecie omologa.

Si deve dunque ritenere che l'art. 29, comma 5, della legge n. 81

del 1993 stabilisca, nella parte censurata, un trattamento

sanzionatorio arbitrariamente più severo rispetto alla situazione

invocata come tertium comparationis, tanto più irrazionale ed

ingiustificato nel contesto delle modificazioni legislative sopra

ricordate e nel quadro di depenalizzazione degli illeciti in materia

di propaganda elettorale disposta per i vari tipi di competizione

elettorale dalla citata legge n. 515 del 1993.

Si deve pertanto ripristinare l'eguaglianza violata, dichiarando

illegittima, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la norma

censurata nella parte in cui dispone, per il caso di inosservanza

dell'obbligo previsto dal comma 3, la multa da lire un milione a lire

cinquanta milioni, anziché prevedere la sanzione amministrativa

pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 5,

della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del

presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio

provinciale) nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3

con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché

con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire

cinquanta milioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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