Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'Istituto i giornalisti professionisti da esso occupati, indicando la retribuzione corrisposta e tutte le altre notizie che gli sono richieste dall'Istituto stesso per l'iscrizione del giornalista professionista e per l'accertamento dei contributi dovuti. Il datore di lavoro e', inoltre, obbligato a notificare all'Istituto ogni variazione che possa verificarsi successivamente nei dati contenuti nella denuncia iniziale. Le denuncie di cui ai precedenti comma devono essere trasmesse all'Istituto non oltre 10 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro e dai verificarsi delle variazioni.

Testo vigente dal 7 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-11-09;1122~art6 · fonte del testo

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