Il giornalista professionista ha diritto da parte dell'Istituto alle prestazioni di malattia, tubercolosi, disoccupazione e all'assegno di decesso anche nel caso in cui, al verificarsi dell'evento, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione o non sia in regola con il versamento dei relativi contributi. In tal caso l'Istituto ha diritto di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente, per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al giornalista, oltre al diritto di percepire i contributi arretrati entro i termini di prescrizione. L'azione di rivalsa dell'Istituto non viene esercitata qualora il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data di contestazione dell'inadempienza, effettui il pagamento di quanto dovuto a sensi del successivo art. 8 e versi all'Istituto, entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione delle prestazioni in questione, una somma pari al 30 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni stesse.

Testo vigente dal 7 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-11-09;1122~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari