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Lavoro
Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"
Legge 9 novembre 1955, n. 1122
- Aggiornato al
- 25 giugno 2008
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Le pensioni, le indennita' e gli assegni corrisposti dall'istituto nazionale di…
- Art. 2Il giornalista professionista ha diritto da parte dell'Istituto alle prestazioni di…
- Art. 3All'iscritto presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e'…
- Art. 4Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti la concessione delle prestazioni e'…
- Art. 5I contributi dovuti all'Istituto ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 20…
- Art. 6Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'Istituto i giornalisti professionisti…
- Art. 7senza rubricaabrogato
- Art. 8Il datore di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto i contributi dovuti, sia per la…
- Art. 9Si osservano per la prescrizione in materia di prestazioni e di contributi le…
- Art. 10All'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" si…
- Art. 11Per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento…
- Art. 12Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine…
- Art. 13Nelle contravvenzioni alle norme previste dalla presente legge, il contravventore, prima…
- Art. 14La vigilanza per l'applicazione della presente legge e delle altre norme riguardanti la…
