Art. 9-ter — Osservatorio del mercato del lavoro marittimo
E' istituito l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo con il compito di formulare proposte sulla composizione degli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale e sulla formazione professionale della gente di mare, nonche' con il compito di valutare, in sede di verifica a cadenza semestrale, le risultanze della istituzione del Registro internazionale di cui all'articolo 1, proponendo al Ministro dei trasporti e della navigazione i relativi interventi. L'Osservatorio di cui al comma 1 e' presieduto da un dirigente generale del Ministero dei trasporti e della navigazione, ed e' composto da un dirigente dello stesso Ministero, da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti dell'armamento e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario di livello IX, coadiuvato da un funzionario di livello VII o VIII, designati dal Ministro dei trasporti e della navigazione tra i funzionari dello stesso Ministero. I membri dell'Osservatorio e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e restano in carica tre anni. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono altresi' determinate le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio. Per l'imbarco su navi iscritte nel Registro internazionale e' istitutito il turno generale unico di collocamento della gente di mare, le cui modalita' di funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Testo vigente dal 1 marzo 1998
