All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici e' stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorita' marittima, d'intesa con l'autorita' portuale ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessita' e di urgenza, l'autorita' marittima, sentita l'autorita' portuale ove istituita, puo' temporaneamente modificare il regime di obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta»;
  • b)dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: «1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee». E' fatta salva la validita' dei provvedimenti disciplinanti l'obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici, di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dal comma 1 del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 19 dicembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-12-01;230~art3 · fonte del testo

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