Art. 6-sexies — Noleggio a tempo o a viaggio di navi
Le ((disposizioni)) dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'attivita' delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se e' soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- a)se le navi sono noleggiate a tempo o a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20 per cento del tonnellaggio della flotta;
- b)la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono registrate in uno ((Stato)) appartenente allo Spazio economico europeo non supera il 75 per cento della flotta del beneficiario ammissibile al regime;
- c)lmeno il 25 per cento dell'intera flotta del beneficiario ((batte)) bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, nei casi di cui al comma 1 il beneficiario e' tenuto a mantenere o aumentare la quota di navi di proprieta' o locate a scafo nudo ((battenti bandiera di Stati appartenenti allo)) Spazio economico europeo rispetto al totale della propria flotta.
Testo vigente dal 18 novembre 2022
