Art. 6-septies — Locazione di navi a scafo nudo
Le ((disposizioni)) dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'esercizio delle attivita' di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a)i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un periodo massimo di tre anni;
- b)l'attivita' di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso temporaneo di capacita' connessa ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario;
- c)almeno il 50 per cento della flotta ammissibile continua a essere gestito dal beneficiario. Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano all'attivita' di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Testo vigente dal 18 novembre 2022
