Art. 1-bis — Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università

((Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore)). Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca e' istituita, ((...)) nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ((l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore)), avente i seguenti obiettivi:

  • a)valulare l'efficacia a l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
  • b)promuovere la mobilita' nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
  • c)fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei ((diplomati e)) laureati a sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;
  • d)individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agii studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;
  • e)supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale ((degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore));
  • f)monitorare a sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale, ((l'Agenzia nazionale per la valutazione delle universita' e della ricerca)) ((, il Consiglio nazionale degli studenti universitari e le altre consulte degli studenti,)) i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi ((degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore)) da trasmettere periodicamente, con modalita' telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1. 6
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99

6

Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita' e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita' di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonche' la dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92".

Testo vigente dal 5 luglio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 2013 al 5 luglio 2018. 30 parole tolte, 65 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca e' istituita, tolto: entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,aggiunto: ... nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studentiaggiunto: , dei diplomati e dei laureati tolto: delle universita' aggiunto: degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, avente i seguenti obiettivi:

c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei aggiunto: diplomati e laureati a sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;

e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale tolto: delle istituzioni universitarie aggiunto: degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore;

… decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale, tolto: il Comitato aggiunto: l'Agenzia nazionale per la valutazione tolto: del sistema universitario e aggiunto: delle universita' e della ricerca, il Consiglio nazionale degli studenti universitari aggiunto: e le altre consulte degli studenti, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi tolto: delle universita' e aggiunto: degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore da trasmettere periodicamente, con modalita' telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-05-09;105~art1bis · fonte del testo

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