Art. 2 — Disposizioni per il funzionamento delle università e degli enti di ricerca

Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' soppresso. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' inserito il seguente: "((13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, IIstituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione a la sicurezza del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonche' la stipula di contratti di collaborazione coordinata a continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita'))".

Testo vigente dal 13 luglio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 2003 al 13 luglio 2003. 7 parole tolte, 47 parole aggiunte.

… 289, e' inserito il seguente: "13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, tolto: l'Istituto aggiunto: IIstituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione tolto: e aggiunto: a la sicurezza del lavoro, aggiunto: gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono tolto: fatte comunque salve aggiunto: fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato aggiunto: ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie tolto: ed aggiunto: e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono tolto: altresi' aggiunto: comunque consentite assunzioni di personale a tempo determinato aggiunto: nonche' la stipula di contratti di collaborazione coordinata a continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca aggiunto: ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita'tolto: .".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-05-09;105~art2 · fonte del testo

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