Art. 2 — Disposizioni per il funzionamento delle università e degli enti di ricerca
Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' soppresso. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' inserito il seguente: "((13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, IIstituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione a la sicurezza del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonche' la stipula di contratti di collaborazione coordinata a continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita'))".
Testo vigente dal 13 luglio 2003
