Art. 48 — Dematerializzazione di procedure in materia di università
Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle universita' sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti. ((1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le universita' possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicita' dei titoli autocertificati)). 2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari ((sono eseguite)) esclusivamente con modalita' informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le universita' adeguano conseguentemente i propri regolamenti.". ((1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, e successive modificazioni, e' utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n.76 del 2005, per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico)) All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 7 aprile 2012
