Art. 9-ter — Disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche
(( All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attivita' di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, entro trenta giorni non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore". All'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Gli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, certificano che il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della suddetta legge sia stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei tempi e con le modalita' previsti dal comma 6 del presente articolo. Le certificazioni devono essere inserite sul portale informatico del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione". Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai contributi dovuti a partire dall'anno 2020. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 14 luglio 2024
