Il soggetto a carico del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformita' classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. La sanzione e' ridotta alla meta' qualora le non conformita' gravi si riferiscano a superfici o quantita' di prodotti o materie prime e le differenze riscontrate rientrino all'interno di una soglia di tolleranza dell'1,5 per cento e comunque non siano superiori a 10 ettolitri di vino, 15 quintali di uva o 1.000 metri quadrati di vigneti per tipologia di prodotto. La sanzione di cui al comma 1 non si applica quando per la fattispecie e' gia' prevista sanzione ai sensi di altra norma contenuta nel presente titolo. ((Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto)). ((Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore)). ((Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo puo' inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione dell'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione)). Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sanzione accessoria della sospensione dal diritto di utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione. ((Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attivita' di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attivita' di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo, e' soggetto alla sanzione amministrativa di 1.000 euro)).

Testo vigente dal 29 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 2024 al 29 maggio 2026. 49 parole tolte, 139 parole aggiunte.

… fattispecie e' gia' prevista sanzione ai sensi di altra norma contenuta nel presente titolo. tolto: 3. Il aggiunto: Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo tolto: che non assolveaggiunto: , inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari tolto: relativi allo svolgimento dell'attivita' aggiunto: nei confronti dell'organismo di controllo per tolto: la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, aggiunto: le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni tolto: non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto aggiunto: dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari tolto: all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente aggiunto: al triplo dell'importo dovuto. Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria tolto: prevista, deve aggiunto: applicata, provvede a versare le somme dovute aggiunto: per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore tolto: Per l'illecitoaggiunto: . Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo puo' inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione dell'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sanzione … pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attivita' di controllo ovvero tolto: a aggiunto: ad intralciare o a ostacolare l'attivita' di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata tolto: dall'ufficio territoriale aggiunto: dallo stesso organismo di controllo, e' soggetto alla sanzione amministrativa tolto: pecuniaria pari a aggiunto: di 1.000 euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art79 · fonte del testo

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