Art. 19 — Modifiche all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238

All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»;
  • b)dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore. 3-ter. Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo puo' inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione dell'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione»;
  • c)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attivita' di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attivita' di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo, e' soggetto alla sanzione amministrativa di 1.000 euro».

Testo vigente dal 14 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-21;75~art19 · fonte del testo

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