Art. 43-ter — Modifiche alla legge n. 238 del 2016

1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 10, comma 1, le parole: "1° agosto" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio";
  • b)all'articolo 31, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La menzione 'superiore' non puo' essere abbinata alla menzione 'novello', fatte salve le denominazioni preesistenti";
  • c)all'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il riconoscimento della DOCG e' riservato ai vini gia' riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC";
  • d)all'articolo 41, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le attivita' di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attivita' effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attivita' di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 e' esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, puo' essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli organismi di controllo ne' possono svolgere attivita' di autocontrollo sulle produzioni";
  • e)l'articolo 46 e' abrogato;
  • f)all'articolo 64, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"

Testo vigente dal 18 novembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 18 novembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2020 al 18 novembre 2022. 455 parole aggiunte in 7 capoversi.

aggiunto: 1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "1° agosto" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio";

aggiunto: b) all'articolo 31, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La menzione 'superiore' non puo' essere abbinata alla menzione 'novello', fatte salve le denominazioni preesistenti";

aggiunto: c) all'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il riconoscimento della DOCG e' riservato ai vini gia' riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC";

aggiunto: d) all'articolo 41, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le attivita' di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attivita' effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attivita' di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 e' esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, puo' essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli organismi di controllo ne' possono svolgere attivita' di autocontrollo sulle produzioni";

aggiunto: e) l'articolo 46 e' abrogato;

aggiunto: f) all'articolo 64, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art43ter · fonte del testo

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