Il comma 2 dell'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, e' sostituito dal seguente: "2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021.". All'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "e il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e il 21 giugno 2021" e le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021". Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente ((per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia)) provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021". Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021. ((6-bis. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "in scadenza nel 2020" sono inserite le seguenti: "e nel 2021"))

Testo vigente dal 2 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2020 al 2 marzo 2021. 52 parole aggiunte.

… seguenti: "fino al 31 dicembre 2021". Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente aggiunto: per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. All'articolo 24, comma 1-bis, … previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021. aggiunto: 6-bis. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "in scadenza nel 2020" sono inserite le seguenti: "e nel 2021"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183~art10 · fonte del testo

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