(Misure urgenti per garantire la continuita' produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole). Al fine di garantire la continuita' di produzione di energia da biogas funzionale all'esercizio delle attivita' di produzione primaria, nonche' di garantire il sostegno alle filiere produttive agricole, all'articolo 24, comma 8, alinea, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: "che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi" sono sostituite dalle seguenti: "i cui regimi incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027". Per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a), del medesimo decreto per biometano autoconsumato e' da intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, anche aggregati, in altro sito purche' il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d'origine e che consenta un beneficio analogo a quello che deriverebbe dall'applicazione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito. Fatto salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del contratto, non e' consentita, in ogni caso, la traslazione, anche indiretta, del valore delle garanzie d'origine sulle altre voci di costo del contratto. 12 17 Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei contratti stipulati ai sensi del comma 2, negli accordi di compravendita e' data evidenza delle singole voci di costo. A tal fine, gli operatori possono avvalersi di clausole contrattuali standard rese disponibili dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), su proposta del GSE. Il GSE monitora la conformita' dei contratti a quanto previsto al comma 2 e al primo periodo del presente comma, per eventuali successive segnalazioni all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). 12 17 Il comma 2 si applica, nel caso di consumo diretto di biometano in altro sito, agli accordi di compravendita sottoscritti con i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, aventi ad oggetto il biometano incentivato ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, nel limite del 35% dei consumi dei predetti clienti. Il GSE, anche attraverso le societa' del Gruppo, promuove ed offre servizi di aggregazione volontaria della domanda e dell'offerta di biometano. 12 17

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 10 aprile 2026, n. 49

12

Il D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 10 aprile 2026, n. 49, ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

17

Il D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 10 aprile 2026, n. 49, come modificato dal D.L. 30 aprile 2026, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 113, ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 28 giugno 2026

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Che cosa è cambiato dal 28 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 2026 al 28 giugno 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 10 aprile 2026, n. 49, come modificato dal D.L. 30 aprile 2026, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 113, ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-15;63~art5bis · fonte del testo

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