Art. 5 — Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo

All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave gia' oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonche' le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunita' energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto nonche' in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.». L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi. La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non puo' essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo, il contratto si intende scaduto alla data di cessazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo, il contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per sei anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facolta' di recesso da esercitare con le modalita' previste dal secondo periodo nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 423 e' inserito il seguente: "423-bis. Le attivita' di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarieta' previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari". Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano agli impianti ((i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) da' prova dell'avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al primo periodo)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2026 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 156/2026

    Questione infondata
    1 ottobre 2026

    1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, primo periodo, e 8, e 3, commi 1, 2, 4, 5 e 6, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplific…

    Art. 10 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione · Art. 3 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 4 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 127/2026

    Questione infondata
    16 luglio 2026

    riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2024, n. 101 e dell'art. 2, comma 2, primo periodo, del decr…

    Art. 5 Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura · Art. 26 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 · Art. 3 cost. · Art. 9 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 2024 al 1 gennaio 2026. 4 parole tolte, 40 parole aggiunte.

All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terratolto: ..., in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree … 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.». tolto: 2. L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. … e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimiaggiunto: . La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su … nei modi ordinari". Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano agli impianti tolto: entrati in esercizio aggiunto: i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025aggiunto: . La registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) da' prova dell'avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al primo periodo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-15;63~art5 · fonte del testo

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