Art. 5-bis — Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas
Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, e' consentito il pieno utilizzo della capacita' tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas ((e biomasse di potenza fino ad 1 MW)) proveniente da impianti gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacita' tecnica degli impianti e della capacita' tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione gia' contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas ((e biomasse di potenza fino ad 1 MW)) con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati, secondo le seguenti condizioni:
- a)la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non e' incentivata;
- b)l'ulteriore utilizzo di capacita' produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non e' subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
- c)l'ulteriore utilizzo di capacita' produttiva oltre i limiti di cui alla lettera b) puo' essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.
Testo vigente dal 30 giugno 2022
