Art. 1-decies — Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano

Al fine di valorizzare i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare per la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, garantendo il pieno utilizzo della capacita' produttiva degli impianti di biogas e biometano, nonche' per l'utilizzo degli stessi nei processi di digestione anaerobica, i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare possono essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti se soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Possono essere altresi' ammesse in ingresso negli impianti di cui al primo periodo le biomasse, solide e liquide, per le quali sia cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e conformi alla norma tecnica UNI 11922:2026. L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo e' consentita, previa presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, commi 2 e 3, 25, comma 2, 26 e 31 e dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al presente articolo e' considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal medesimo articolo 184-bis.

Testo vigente dal 28 giugno 2026

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