Art. 1 — Diposizioni in materia di impianti di interesse strategico nazionale
All'articolo 208, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Per le societa' ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le garanzie finanziarie di cui alla presente lettera, comprese quelle riferite agli impianti di discarica ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003, possono essere prestate, per il periodo dell'amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale, su base annuale e comunque per una durata non inferiore a un anno, anche qualora l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore. La garanzia cosi' prestata e' considerata conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di efficacia, senza necessita' di ulteriori previsioni contrattuali riferite ai periodi successivi o alle modalita' di escussione. Resta fermo che, in ogni caso, nessuna attivita' di discarica puo' essere effettuata in mancanza della predetta garanzia finanziaria;».
Testo vigente dal 28 agosto 2026
