Art. 6 — Disposizioni in materia di sequestro

All'articolo 104-bis ((delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)) del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: «1-bis.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita' produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attivita' avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attivita' e' affidata al commissario gia' nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuita' dell'attivita' produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, ((il giudice detta le prescrizioni)) necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorita'. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano quando dalla prosecuzione puo' derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumita' pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attivita' se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si e' ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuita' dell'attivita' produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso ((i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se negativi, sono trasmessi)), entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 1-bis.2. Nei casi disciplinati dal comma 1-bis.1, il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, puo' essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.».

Testo vigente dal 7 marzo 2023

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 105/2024

    Ha colpito questo articolo
    13 giugno 2024

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9, 32 e 41, secondo comma, Cost., l’art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, norme att. cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 6 del d.l. n. 2 del 2023, come conv., nella parte in cui non prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi. La disposizione censurata dal GIP del Tribunale di Siracusa, prevede, al quinto periodo, che il giudice autorizzi la prosecuzione dell’attività di stabilimenti di interesse strategico nazionale o impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, pur oggetto di sequestro preventivo (nel caso di specie l’impianto di depurazione di IAS spa di Priolo Gargallo, società che, insieme a ISAB srl, quest’ultima dichiarata di interesse strategico nazionale, è sottoposta a indagini in un procedimento penale relativo a plurime ipotesi di reato e di illecito amministrativo dipendente da reato, tra cui quella di disastro ambientale aggravato), se, nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. Correttamente il rimettente interpreta la disposizione censurata nel senso che essa vincola il giudice ad autorizzare la prosecuzione dell’attività una volta che, nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale, siano state adottate misure (nel caso di specie: per mezzo del d. interm. 12 settembre 2023) con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra i vari interessi in conflitto. Il venir meno, in tal modo, di ogni potere discrezionale dell’autorità giudiziaria nella gestione dello stabilimento sottoposto a sequestro, si discosta in maniera non marginale dallo schema normativo di cui all’art. 1 del “decreto Ilva” (d.l. n. 207 del 2012, come conv.). Infatti, se è individuabile l’autorità amministrativa competente ad adottare le misure di bilanciamento alle quali il giudice sarà poi vincolato (il Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare a uno o più ministri l’adozione concreta delle misure) e se pure è pure possibile interpretare in modo costituzionalmente orientato la disposizione per ricavare il procedimento da seguire per l’individuazione delle misure (che dovranno essere funzionali all’obiettivo di ricondurre gradualmente l’attività stessa, nel minor tempo possibile, entro i limiti di sostenibilità fissati in via generale dalla legge in vista di una tutela effettiva della salute e dell’ambiente; dovranno essere precedute da adeguata attività istruttoria e sorrette da una congrua motivazione e la cui effettiva osservanza dovrà essere adeguatamente verificata) non si prevede alcun termine finale per l’operatività delle misure stesse. La reductio ad legitimitatem può essere effettuata attraverso una pronuncia additiva che introduca un termine di durata massima delle misure, individuato quale soluzione costituzionalmente adeguata. Un punto di riferimento significativo è costituito dalla previsione dell’art. 1, comma 1, del "decreto Ilva", che consente all’attuale Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di autorizzare la prosecuzione dell’attività produttiva per un termine massimo di trentasei mesi. In pendenza di tale termine, non rinnovabile, occorrerà in ogni caso assicurare il completo superamento delle criticità riscontrate in sede di sequestro e il ripristino degli ordinari meccanismi autorizzativi previsti dalla legislazione vigente, in conformità alle indicazioni discendenti dal diritto dell’Unione europea. (Precedenti: S. 91/2024 - mass. 46143; S. 5/2024 - mass. 45935; S. 85/2013 - mass. 37050).

    Art. 104-bis Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 6 Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 38/2025

    Illegittimità dichiarata
    4 aprile 2025

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, limitatamente alle parole «Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.»; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, norme att. c…

    Art. 104-bis Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 25 cost. · Art. 6 Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 7 marzo 2023

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 2023 al 7 marzo 2023. 11 parole tolte, 19 parole aggiunte.

All'articolo 104-bis delle tolto: disposizioni di attuazione aggiunto: norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, … lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, aggiunto: il giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi … dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso tolto: il provvedimento di cui ai aggiunto: i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se tolto: negativo, e' trasmesso aggiunto: negativi, sono trasmessi, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-01-05;2~art6 · fonte del testo

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