Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche ((e del settore audiovisivo)) Al fine di favorire la ripresa delle attivita' e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all'articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, e' riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche ((, se esercite da grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese)), secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016. (( Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, e' riconosciuto, in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa di avere efficacia la riduzione del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), punto i., del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo n. 303 del 14 luglio 2017. Al fine di sostenere la ripresa delle sale cinematografiche, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta". 1-sexies. La disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea))

Testo vigente dal 16 luglio 2022

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 2022 al 16 luglio 2022. 368 parole aggiunte.

aggiunto: Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche e del settore audiovisivo Al fine di favorire la ripresa delle attivita' e lo sviluppo delle sale … nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, aggiunto: se esercite da grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016. aggiunto: Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, e' riconosciuto, in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa di avere efficacia la riduzione del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), punto i., del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo n. 303 del 14 luglio 2017. Al fine di sostenere la ripresa delle sale cinematografiche, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta". 1-sexies. La disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50~art23 · fonte del testo

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