Art. 14 — Potenziamento del tax credit per il cinema e l'audiovisivo e disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura

Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni ((di euro)) di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, e' incrementato di ((60 milioni di euro)). (( Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: "Art. 21. (Ripartizione delle risorse). - 1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi";
  • b)l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: "Art. 22. (Mutualita' generale). - 1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle societa', per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attivita' giovanili della Federazione italiana giuoco calcio. 2. La quota di cui al comma 1 e' destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalita' di erogazione secondo le finalita' di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio. 3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno sportivo precedente";
  • c)gli articoli 23 e 24 sono abrogati. 1-ter. Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il piu' efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, all'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "al funzionamento" sono inserite le seguenti: "e alla valorizzazione"))

Testo vigente dal 3 dicembre 2016

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Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 2016 al 3 dicembre 2016. 2 parole tolte, 414 parole aggiunte in 4 capoversi.

Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni di aggiunto: euro di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, e' incrementato di tolto: 30 milioni. aggiunto: 60 milioni di euro. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: "Art. 21. (Ripartizione delle risorse). - 1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi";

aggiunto: b) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: "Art. 22. (Mutualita' generale). - 1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle societa', per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attivita' giovanili della Federazione italiana giuoco calcio. 2. La quota di cui al comma 1 e' destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalita' di erogazione secondo le finalita' di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio. 3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno sportivo precedente";

aggiunto: c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati. 1-ter. Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il piu' efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, all'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "al funzionamento" sono inserite le seguenti: "e alla valorizzazione"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193~art14 · fonte del testo

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