All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attivita' commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessita' di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonche' delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico". 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 9 luglio 2015, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 15/7/2015, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, introdotto dalla legge di conversione n. 112 del 2013, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.

Testo vigente dal 16 luglio 2015

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 140/2015

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 2015

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis del d.l. 8 agosto 2013, n. 91 (introdotto dall'art. 1, comma primo, della legge di conversione 7 gennaio 2013, n. 112), impugnato dalla Regione Veneto con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. La norma, modificando l'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, assegna alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e alle soprintendenze il potere, sentiti gli enti locali, di adottare specifiche determinazioni volte a vietare gli usi di attività ambulanti e di posteggio ritenuti non compatibili con la tutela e la valorizzazione delle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico. Essa tuttavia non può essere scrutinata sulla base dei parametri invocati dalla ricorrente in quanto, nei giudizi in via principale, le Regioni possono censurare le leggi statali esclusivamente laddove si dolgano della violazione dei parametri che individuano le loro competenze legislative, potendo dunque invocarne altri solo laddove la loro violazione determini una ridondanza afferente al suddetto riparto di competenze. Sul punto, la ricorrente non ha adeguatamente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza degli evocati parametri, né ha compiutamente indicato le attribuzioni considerate lese e le ragioni dell'asserita violazione. Sui requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per pervenire a una declaratoria di cessazione della materia del contendere v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 17/2015, 8/2015, 2/2015. Sulla possibilità, nei giudizi in via di azione, di invocare da parte delle Regioni parametri diversi da quelli che afferiscono al riparto di competenze solo se la violazione di questi comporta una lesione delle loro attribuzioni legislative, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 79/2014, 44/2014 e 36/2014.

    Art. 4-bis Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2013 al 16 luglio 2015. 187 parole aggiunte.

aggiunto: All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attivita' commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessita' di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonche' delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 9 luglio 2015, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 15/7/2015, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, introdotto dalla legge di conversione n. 112 del 2013, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-08;91~art4bis · fonte del testo

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