In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte". ((2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonche' alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalita' le regioni, le citta' metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attivita' commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I comuni possono altresi' promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla data della loro entrata in vigore))

Testo vigente dal 31 dicembre 2023

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 220/2014

    Questione inammissibile
    18 luglio 2014

    È inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011), impugnato, in riferimento agli artt. 32 e 118 Cost., nella parte in cui, relativamente all'apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, ammette la derogabilità del generale principio di libertà attraverso l'introduzione di limiti territoriali, purché «connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali». Infatti, stante il richiamo insuperabile del dato testuale all'apertura di nuovi esercizi commerciali, il rimettente omette di fornire elementi di conoscenza circa l'effettiva novità degli esercizi interessati, sottraendosi, in tal modo, all'onere di motivare la necessità di fare applicazione della norma impugnata. - Sulla possibilità di rettificare l'oggetto della questione, laddove i termini della stessa risultino sufficientemente chiari, v. le citate sentenze nn. 387/2008, 430/1995, 188/1994 e 142/1993, nonché le citate ordinanze nn. 211/2004, 5/1998 e 476/1994.

    Art. 50 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 32 cost. · Art. 118 cost. · Art. 31 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 299/2012

    Questione infondata
    19 dicembre 2012

    Deve dichiararsi inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 sollevata dalla Regione Lazio in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto non sufficientemente motivata. La ricorrente, infatti, si limita elusivamente a rivendicare la sua legittimazione a far valere un parametro diverso da quelli relativi al riparto della competenza legislativa senza argomentare circa le ragioni della lamentata violazione del parametro costituzionale evocato.

    Art. 31 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 3 cost. · Art. 77 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2014 al 31 dicembre 2023. 73 parole tolte, 156 parole aggiunte.

… seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte". aggiunto: 2. Secondo la disciplina dell'Unione tolto: Europea aggiunto: europea e nazionale in materia di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali tolto: sul aggiunto: nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambientetolto: , ivi incluso l'ambiente urbano, e aggiunto: e dei beni culturali, nonche' alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalita' le regioni, le citta' metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturalitolto: . Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, aggiunto: e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra tolto: gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attivita' produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessita' di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. aggiunto: essi, limitazioni all'insediamento di determinate attivita' commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I comuni possono altresi' promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla data della loro entrata in vigore

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art31 · fonte del testo

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