Art. 2-bis — Modifiche all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio

All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione";
  • b)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali". 6
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 9 luglio 2015, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 15/7/2015, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, introdotto dalla legge di conversione n. 112 del 2013, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.

Testo vigente dal 16 luglio 2015

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 140/2015

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 2015

    Sono costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 120 Cost. gli artt. 2- bis e 4- bis del d.l. 8 agosto 2013, n.191 (introdotti dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n.112), nella parte in cui non prevedono l'intesa fra Stato e Regioni in tema di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Le disposizioni impugnate, che modificando l'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio attribuiscono rispettivamente ai Comuni, sentito il soprintendente, i poteri di promozione e salvaguardia delle attività commerciali e artigianali tradizionali, e alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e alle soprintendenze il potere, sentiti gli enti locali, di vietare gli usi di attività ambulanti e di posteggio ritenuti non compatibili con la tutela e la valorizzazione delle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico. Il legislatore statale ha ampliato l'originaria portata precettiva del citato art. 52, perseguendo finalità non solo di tutela dei beni culturali, ma anche della valorizzazione e promozione in genere del patrimonio culturale. Tale patrimonio, costituendo un bene intrinsecamente comune e refrattario ad arbitrarie frantumazioni, è affidato alla cura della Repubblica nelle sue varie articolazioni, dovendosi pertanto individuare una ideale contiguità tra le funzioni di tutela (intesa come l'individuazione, la protezione e la conservazione dei beni che costituiscono il patrimonio culturale), affidate alla competenza esclusiva dello Stato, e quelle di valorizzazione (intesa come la migliore conoscenza, fruizione e utilizzo dei medesimi), assegnate invece alla competenza concorrente di Stato e Regioni. Come nel caso in esame tale contiguità può determinare, nella naturale dinamica della produzione legislativa, una situazione di concorrenza di competenze, causata dalla circostanza che la norma statale di tutela detta una disciplina incidente direttamente e non in via riflessa sull'ambito ella valorizzazione. Non potendosi ravvisare in queste occasioni una materia (e una competenza) prevalente sulle altre, e non essendo applicabile il criterio della prevalenza, si impone quello della leale collaborazione tra Stato e sistema delle autonomie, di cui all'art. 120 Cost., il cui precipitato giuridico è l'intesa. (Sono da considerarsi assorbite le ulteriori censure avanzate, riferite agli artt. 117, terzo e quarto comma, art. 118, nonché art. 118, terzo comma, Cost.) Sui requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per pervenire a una declaratoria di cessazione della materia del contendere v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 17/2015, 8/2015, 2/2015. Sui criteri per l'individuazione della materia disciplinata dalla norma censurata, che attengono all'oggetto, alla disciplina e alla ratio , e non invece agli aspetti marginali e riflessi v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 167/2014 e 119/2014. Sulla tutela dei beni culturali come materia-attività, in cui prevale il criterio teleologico per l'individuazione della competenza, v. le citate sentenze nn. 232/2005 e 26/2004. Sulla improponibile frammentarietà della tutela del patrimonio culturale, da affidare alle cure della Repubblica, pur potendo distinguere tra attività di tutela e attività di valorizzazione dei beni costituenti tale patrimonio, v. le citate sentenze nn. 26/2014, 9/2004 e 194/2013. Sulle competenze regionali in materia di commercio e artigianato, nonché sulla competenza regionale per la valorizzazione delle città d'arte a forte vocazione turistica, v. le citate sentenze nn. 49/2014, 251/2013 e 247/2010. Sui casi di una concorrenza di competenze, senza che sia individuabile come prevalente quella statale o regionale, v. le citate sentenze nn. 237/2009 e 219/2005. Sulla necessità, in tali casi, di applicare il principio di leale collaborazione, v. la citata sentenza nn. 44/2014. Sulla necessità di forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali, che salvaguardino le peculiarità locali delle Regioni, v. rispettivamente le citate sentenze nn. 232/2005 e 9/2004.

    Art. 4-bis Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2013 al 16 luglio 2015. 129 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione";

aggiunto: b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 9 luglio 2015, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 15/7/2015, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, introdotto dalla legge di conversione n. 112 del 2013, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-08;91~art2bis · fonte del testo

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