Art. 26 — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

All'articolo 3 del decreto legislativo ((21 maggio)) 2004, n. 170 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il secondo periodo del comma 1-bis, e' sostituito dal seguente «Salvo quanto previsto dal comma seguente, ai fini dell'opponibilita' ai terzi e al debitore ceduto o debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.»;
  • b)dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1 lettera q), e 2, comma 1, lettera b), e in deroga agli articoli 1265, 2800 e 2914 n. 2), del codice civile. In deroga agli articoli 1248 e 2805 del codice civile, il debitore ceduto o il debitore del credito dato in pegno non possono opporre in compensazione alla Banca d'Italia eventuali crediti vantati nei confronti del soggetto rispettivamente cedente o datore di pegno, indipendentemente dal fatto che tali crediti siano sorti, acquisiti o divenuti esigibili prima della prestazione della garanzia a favore della Banca d'Italia o dopo la stessa. Agli altri effetti di legge, ai fini dell'opponibilita' della garanzia al debitore ceduto o al debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione o di accettazione previsti dal codice civile. 1-quater. Quando le garanzie indicate nel comma 1-ter sono costituite da crediti ipotecari, non e' richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle operazioni della Banca d'Italia indicate al comma 1-ter si applica l'articolo 67, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

Testo vigente dal 22 febbraio 2017

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Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 2016 al 22 febbraio 2017. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

All'articolo 3 del decreto legislativo tolto: 24 aggiunto: 21 maggio 2004, n. 170 sono apportate le seguenti modificazioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237~art26 · fonte del testo

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