Art. 9-quater — Misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei
Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), ((quelli comunque trasferiti alla titolarita' del Commissario straordinario,)) nonche' quelli indicati nell'articolo 9-quinquies sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo. Fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 1, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. E' ammessa altresi' la deroga alle seguenti disposizioni:
- a)articolo 95 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- b)articolo 5, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;
- c)articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2008;
- d)codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:
- 1)all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
- 2)all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
- 3)all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilita' di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 140, comma 7, del medesimo codice. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
Testo vigente dal 1 gennaio 2026
