Art. 9-bis — Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:
- a)al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella "zona di intervento" delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata nel sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024;
- b)alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta regionale della Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 140 del 2023.
Testo vigente dal 10 agosto 2024
