Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 e' definito mediante la determinazione ((di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi)), con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo e' assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosita' dei rifiuti, ed e' ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi e' calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

Testo vigente dal 1 marzo 2017

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2017

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2009 al 1 marzo 2017. 7 parole tolte, 18 parole aggiunte.

… annuo del contributo ai sensi del comma 1 e' definito mediante la determinazione di tolto: un'aliquota della componente della tariffa elettrica aggiunto: aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora tolto: consumato aggiunto: prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-11-14;314~art4 · fonte del testo

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