Art. 1 — Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 45.
Abrogato dal 10 aprile 2014
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 45.
Abrogato dal 10 aprile 2014
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Sono costituzionalmente illegittimi l’art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di “validazione” del sito, nonché l’art. 2, comma 1, lettera f, dello stesso decreto legge n. 314 del 2003, nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di approvazione dei progetti. Infatti, una volta individuato il sito, quando si debba provvedere alla sua “validazione”, alla specifica localizzazione e alla realizzazione dell’impianto, l’interesse territoriale da prendere in considerazione e a cui deve essere offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, è quello della Regione nel cui territorio l’opera è destinata ad essere ubicata, di tal che non è più sufficiente il semplice coinvolgimento della Conferenza unificata, il cui intervento non può sostituire quello, costituzionalmente necessario, della singola Regione interessata: la disciplina recata dal decreto legge impugnato è dunque carente laddove prevede che alla “validazione” del sito provveda il Consiglio dei ministri, sulla base degli studi della Commissione tecnico-scientifica, e sentiti i soli pareri di enti nazionali (l’Agenzia per la protezione dell’ambiente, il CNR e l’ENEA: art. 1, comma 4-bis), mentre il Commissario straordinario statale provvede, fra l’altro, anche in deroga alla normativa vigente, ad approvare i progetti (art. 2, comma 1, lettera f), essendo, invece, necessaria la previsione di forme di partecipazione al procedimento della Regione interessata, fermo restando che in caso di dissenso irrimediabile possono essere previsti meccanismi di deliberazione definitiva da parte di organi statali, con adeguate garanzie procedimentali. Poiché alle procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria (art. 3, comma 1-bis) “si applicano le procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2” del decreto, fatta eccezione per quelle speciali previste dalla legge n. 443 del 2001 e dal d.lgs. n. 190 del 2002, anche a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale degli art. 1 e 2, ad esse vengono ad essere estese le garanzie previste per quelle relative al Deposito nazionale. - Moduli partecipativi ed insufficienza del coinvolgimento della Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali: sentenze n. 338/1994, n. 242/1997, n. 303/2003 e n. 6/2004.
Art. 1 Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi · Art. 2 Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi · Art. 77 cost. · Art. 117 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 2005 al 10 aprile 2014. 468 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e' effettuata, garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonche' la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, presso il Deposito nazionale, riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprieta' dello Stato. Il sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno e in relazione alle condizioni antropiche del territorio, e' individuato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, l'individuazione definitiva del sito e' adottata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La Societa' gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalita' di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui al comma 1, opera di pubblica utilita', dichiarata indifferibile ed urgente, che dovra' essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1, ivi incluse le procedure espropriative, sono utilizzate le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 e le attivita' di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate dalla SOGIN Spa attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso e' affidata in concessione. La validazione del sito e' effettuata, entro un anno dalla data di individuazione del sito medesimo dal Consiglio dei ministri, sulla base degli studi effettuati dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, previo parere, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 45
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2003-11-14;314~art1 · fonte del testo
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