Art. 7-ter — Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003
All'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modificazioni, il secondo e il terzo periodo del comma 1-bis sono sostituiti dai seguenti: "Il contributo e' assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosita' dei rifiuti, ed e' ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi e' calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto".
Testo vigente dal 1 marzo 2009
