Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di disabilita' All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: «e' autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e' autorizzata la spesa di 119.347.088 euro per l'anno 2026». La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementata di 23.612.251 euro per l'anno 2026 e, con riguardo alla quota di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della medesima legge, di 8.788.509 euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 23.612.251 euro per l'anno 2026 e a 8.788.509 euro per l'anno 2027, si provvede:
- a)quanto a 23.612.251 euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modificazioni apportate dal comma 1 all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
- b)quanto a 8.788.509 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Testo vigente dal 7 agosto 2026
