Art. 23 — Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali
All'articolo 19 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1:
- a)i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attivita' di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d);
- b)i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d) nonche', in alternativa, del requisito di cui alla lettera e) o di adeguata capacita' professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attivita' di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalita' di accertamento e di prova del requisito dell'adeguata capacita' professionale e della comprovata esperienza di cui alla presente lettera.».
Testo vigente dal 7 agosto 2026
