Art. 13 — Sicurezza delle infrastrutture subacquee

Ferme restando le discipline nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonche' della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e in raccordo con le autorita' competenti ai sensi delle rispettive discipline attuative, l'Agenzia, nel rispetto delle direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge, definisce le misure di cui al comma 2 del presente articolo, necessarie per evitare rischi di interferenza in danno delle infrastrutture subacquee nelle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale e, limitatamente a quelle di interesse nazionale appartenenti a soggetti di nazionalita' italiana, anche nell'alto mare. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, puo':

  • a)individuare e monitorare, avvalendosi della Centrale operativa e degli assetti della Marina militare, le attivita' subacquee che possono determinare, per tipologia, prossimita' o quota, un rischio per piattaforme, isole artificiali, infrastrutture e strumentazione di ricerca, cavi e condotte in aree soggette alla giurisdizione nazionale;
  • b)concorrere a definire le misure per la verifica, la ricognizione, il monitoraggio e la sorveglianza dell'intera rete delle infrastrutture subacquee di interesse nazionale, promuovendo l'impiego sinergico dei rispettivi mezzi e la condivisione delle informazioni ottenute;
  • c)concorrere a definire i piani di emergenza per il ripristino della funzionalita' di cavi e condotte oggetto di rottura, la prevenzione, la mitigazione e il contrasto degli inquinamenti anche in adempimento della normativa europea e procedure per interventi di necessita' e urgenza di manutenzione e riparazione di cavi e condutture posizionati sulla piattaforma continentale nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
  • d)promuovere il coordinamento tra le amministrazioni competenti, per definire le misure idonee a consentire il recupero di eccedenze di banda o di flusso tra i differenti utilizzatori al fine di sopperire a situazioni di interruzione o rottura di cavi e condutture;
  • e)concorrere a definire, in merito ad aspetti di sicurezza afferenti alle attivita' subacquee, il percorso dei cavi e delle condutture da posare sulla piattaforma continentale nazionale e, sentiti i gestori delle infrastrutture interessate, i criteri da osservare nelle fasi di studio dei corridoi per l'individuazione del percorso dei cavi e delle condutture.

Testo vigente dal 27 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-26;9~art13 · fonte del testo

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