Art. 17-bis — Disposizioni in materia di termini per i comuni situati in regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nell'anno 2026

((Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, si applicano a tutti gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza)).

Testo vigente dal 23 maggio 2026

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