Indennita' di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilita'» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'». ((1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilita'" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilita'". Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)) ((2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il contributo addizionale e' aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico"))

Testo vigente dal 12 agosto 2018

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 194/2018

    Ha colpito questo articolo
    8 novembre 2018

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, Cost. (gli ultimi due in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea), l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018 (conv., con modif., nella legge n. 96 del 2018) - limitatamente alle parole "di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,". La disposizione censurata dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, nell'accordare una tutela esclusivamente risarcitoria al lavoratore illegittimamente licenziato per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) o per giusta causa senza che ne ricorrano gli estremi, pone a carico del datore di lavoro - entro limiti minimo e massimo di ammontare (rispettivamente ora innalzati da quattro a sei e da ventiquattro a trentasei mensilità) - un'indennità commisurata unicamente all'anzianità di servizio, non graduabile in relazione ad altri parametri e non incrementabile dal giudice in ragione dell'entità del concreto pregiudizio sofferto dal lavoratore licenziato. Tale meccanismo di quantificazione - che rende l'indennità rigida e uniforme per tutti i lavoratori con la stessa anzianità e la connota come una liquidazione legale standardizzata - contrasta non solo con il principio di eguaglianza, poiché comporta una ingiustificata omologazione di situazioni che possono essere e sono, nell'esperienza concreta, diverse; ma anche con il principio di ragionevolezza, in quanto l'indennità forfettizzata, tradendo la finalità primaria della tutela risarcitoria, può non costituire un adeguato ristoro del danno prodotto, nei vari casi, dal licenziamento illegittimo, né un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente. La misura risarcitoria uniforme non realizza dunque un adeguato componimento degli interessi in gioco (libertà di organizzazione dell'impresa e tutela del lavoratore ingiustamente licenziato), bensì comprime in misura eccessiva l'interesse del lavoratore alla stabilità dell'occupazione; di conseguenza, essa viola anche la garanzia (ex artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost.) dell'esercizio nei luoghi di lavoro di altri diritti fondamentali, nonché il diritto del lavoratore licenziato senza un valido motivo ad un adeguato ristoro del danno, sancito a livello sovranazionale dalla Carta sociale europea (cui fa riferimento, quale convenzione internazionale, anche l'art. 1, comma 7, della legge delega n. 183 del 2014). ( Precedenti citati: sentenza n. 163 del 1983, sul particolare valore che gli artt. 1, primo comma, 4 e 35 Cost. attribuiscono al lavoro per realizzare un pieno sviluppo della persona umana; sentenze n. 63 del 1966 e n. 45 del 1965, sul nesso che lega i diritti della persona al timore del licenziamento; sentenza n. 317 del 2009, sulla necessità che il risultato complessivo dell'integrazione delle garanzie dell'ordinamento di derivazione sovranazionale sia di segno positivo ). La regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza di essa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale, purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento. Ancorché non necessariamente riparatorio dell'intero pregiudizio subito dal danneggiato, il risarcimento deve essere necessariamente equilibrato. L'adeguatezza del risarcimento forfetizzato richiede che esso sia tale da realizzare un adeguato contemperamento degli interessi in conflitto. ( Precedenti citati: sentenze n. 235 del 2014, n. 303 del 2011, n. 199 del 2005, n. 482 del 2000, n. 148 del 1999, n. 420 del 1991 e n. 132 del 1985 ). La Carta sociale europea è idonea a integrare il parametro dell'art. 117, primo comma, Cost., e va riconosciuta l'autorevolezza delle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali, ancorché non vincolanti per i giudici nazionali. ( Precedente citato: sentenza n. 120 del 2018 ).

    Art. 3 tutele crescenti · Art. 3 Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese · Art. 1 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive · Art. 2 tutele crescenti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 7/2024

    Questione infondata
    22 gennaio 2024

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevate, in riferimento agli artt. 10, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli, sezione lavo…

    Art. 3 tutele crescenti · Art. 10 tutele crescenti · Art. 10 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2018

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 2018 al 12 agosto 2018. 4 parole tolte, 169 parole aggiunte.

… sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'». tolto: Il contributo aggiunto: 1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilita'" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilita'". Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo tolto: 2, aggiunto: 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio 2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiunto: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il contributo addizionale e' aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in tolto: somministrazione. aggiunto: regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87~art3 · fonte del testo

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