Art. 2-bis — Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali
1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 8, alinea, dopo le parole: "rese dai seguenti soggetti" sono aggiunte le seguenti: ", purche' i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione";
- b)dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore e' tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli";
- c)al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori";
- d)al comma 15:
- 1)al primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 6, lettera b), versa" sono inserite le seguenti: ", anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilita' dell'utilizzatore";
- 2)al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a favore dell'INPS";
- e)al comma 17:
- 1)la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni";
- 2)alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma";
- f)al comma 19, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalita' indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo' essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica e' divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore";
- g)al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8"
Testo vigente dal 12 agosto 2018
