Art. 3-bis — Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego
Per il triennio 2019-2021, ((le regioni possono destinare)), anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facolta' assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operativita', secondo modalita' definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.
Testo vigente dal 1 gennaio 2019
