Art. 20-bis — Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici

Per le verifiche di vulnerabilita' sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonche' per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Le risorse accertate sono rese disponibili dalla societa' Cassa depositi e prestiti Spa previa stipulazione, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che disciplina le modalita' di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di accertata inagibilita' degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosita' sismica nonche' dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilita' sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono pubblicati nella home page del sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, eseguiti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilita' sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilita' sismica di cui al comma 1 o gia' certificati da precedenti verifiche di vulnerabilita' sismica sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili. ((Entro il 31 dicembre 2021)) ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorita' per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilita' sismica.

Testo vigente dal 1 marzo 2020

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2020

Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 2018 al 1 marzo 2020. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili. Entro il 31 dicembre tolto: 2018 aggiunto: 2021 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-09;8~art20bis · fonte del testo

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